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INDICE DEI CONTENUTI
DISPOSIZIONI GENERALI
La Fondazione "One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" è una Fondazione di Partecipazione, apolitica e apartitica, senza fini di lucro. La Fondazione INF-ACT è riconosciuta al n. 516, pagina 619 del Volume II dell Registro delle Persone Giuridiche della Provincia di Pavia tenuto presso la Prefettura ai sensi del D.P.R. 361/2000. Codice Fiscale 96084470184 - Partiva IVA 02894510185.
La Fondazione INF-ACT è il soggetto Hub di un progetto finanziato all'interno della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 2 (dalla Ricerca all'Impresa) delle misure del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU, Investimento 1.3 (Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base) - Avviso n. 341 del 15-03-2022, Codice di progetto PE00000007, Decreto di Agevolazione n. 1554 del 11-10-2022 del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, titolo del progetto "One Health Basic and Translational Actions Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases (INF-ACT)".
La Fondazione è tenuta ad applicare gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 e come specificato dalla Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Davide Barbieri - (Documentazione Relativa alla Nomina).
STATUTO DELLA FONDAZIONE
STATUTO
"FONDAZIONE INF-ACT"
Il presente documento integra le modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 24/05/2024
TITOLO I
DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO
Articolo 1 - Denominazione
I Soci Fondatori di cui all’art. 9, al fine di formalizzare un Partenariato Esteso nel rispetto dei dettami dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, costituiscono la Fondazione di partecipazione denominata "INF-ACT - One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases" (di seguito, la "Fondazione"), in forma abbreviata "INF-ACT".
Articolo 1-bis - Natura e finalità perseguita
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La forma giuridica in cui è costituita la presente Fondazione è quello della fondazione di partecipazione. La finalità generale perseguita dalla Fondazione è il raggiungimento degli obiettivi di cui all’avviso pubblico del Ministero dell’ Università e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea - Next GenerationEU.
Articolo 2 - Sede
2.1 La Fondazione ha sede in Pavia.
2.2 L’Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l’indirizzo della sede nell’ambito del medesimo Comune.
La variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.
2.3 Con decisione dell’organo amministrativo possono essere
istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.
Articolo 3 - Durata
La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà in ogni caso essere decretato a seguito di delibera dell’Assemblea per constatazione del raggiungimento delle finalità indicate al l’Art. 1-bis ed all’Art. 4.
Articolo 4 - Scopo
4.1 La Fondazione ha come scopo la ricerca scientifica e tecnologica sulla tematica delle malattie infettive emergenti, adottando un approccio multidisciplinare, olistico
e di problem solving basato sull’eccellenza scientifica.
4.2 Nell’ambito del quadro normativo-regolamentare tracciato dal l’avviso pubblico del Ministero dell’Università
e della Ricerca n. 341 del 15 marzo 2022, la Fondazione rappresenta il referente unico per l’attuazione del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), ne svolge le
attività di gestione e di coordinamento, riceve le tranches di agevolazioni concesse da destinare alla realizzazione del suddetto programma, verifica e trasmette al MUR la
rendicontazione delle attività svolte, potrà svolgere le attività di supporto trasversale previste dal medesimo avviso pubblico del Ministero del l’Università e della Ricerca
n. 341 del 15 marzo 2022, svolge ogni attività, anche strumentale, ritenuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria, utile o opportuna per la realizzazione del programma
di ricerca e per assicurare l’adempimento delle previsioni di cui al più volte citato avviso pubblico.
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, anche
oltre la durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso 13 (PE13), la Fondazione svolge attività finalizzate all’implementazione di un sistema di controllo attivo della
circolazione delle malattie emergenti in Italia in grado di monitorare le specie autoctone o "aliene" invasive di vettori potenzialmente capaci di trasmettere malattie infettive
emergenti e la circolazione degli agenti patogeni nella popolazione umana e animale (ospiti e vettori) attraverso l’integrazione degli attuali sistemi di monitoraggio,
contribuendo allo sviluppo di una filiera che parta dalla ricerca di frontiera e arrivi ai prodotti e ai servizi finali, considerando altri aspetti trasversali quali: il
rafforzamento di competenze chiave per l’identificazione, la diagnostica, la cura e la prevenzione, incluso il trasferimento di tecnologie e di conoscenze e la capacità di
integrare le tecnologie in sistemi e servizi.
4.3 La Fondazione, nell’ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e
scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei Membri della Fondazione stessa.
4.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, su mandato e previo consenso dei propri Membri esplicitamente conferito in
Assemblea, la Fondazione, tra l’altro, potrà:
TITOLO II
FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
Articolo 5 - Patrimonio
5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.
5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall’attività
della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.
5.4 In caso di recesso di un membro di qualsiasi categoria, la quota versata non sarà restituita, ma rimarrà a far parte del patrimonio della Fondazione. Le quote
derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il patrimonio di dotazione o di gestione sono indivisibili e in trasmissibili. Sono escluse dalla clausola di non restituzione
le somme pagate a titolo di mutuo o altro titolo non destinato a incrementare il patrimonio della Fondazione.
Articolo 6 - Fondo di dotazione
6.1 Il Fondo di dotazione iniziale, fino al valore stabilito in sede di atto costitutivo di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila virgola zero zero) è costituito mediante
accantonamento della relativa quota parte dei versamenti effettuati dai Membri della Fondazione in sede di costituzione o in sede di adesione al la costituzione. Esso è
composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.
6.2 Il fondo di dotazione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7 - Fondo di gestione
Il fondo di gestione è costituito:
Articolo 8 - Contributi
In considerazione degli scopi della Fondazione e in rapporto ai costi generali di gestione sostenuti in ciascun esercizio, nell’interesse comune, l’assemblea della Fondazione,
con deliberazione adottata con un quorum pari alla maggioranza assoluta dei Membri della Fondazione, potrà chiedere a questi ultimi il versamento di contributi ordinari e/o
straordinari previa delibera degli organi preposti.
L’eventuale contribuzione dovrà in ogni caso seguire i principi generali di efficienza, economicità ed efficacia.
Per contributi ordinari o in conto esercizio si intendono quei contributi dovuti per la gestione ordinaria della Fondazione, ossia per la copertura delle spese generali,
di struttura ed organizzative.
L’entità di tale contribuzione non potrà in nessun caso superare il conferimento al Fondo di Gestione inizialmente effettuato da ciascun Ente.
Per contributi straordinari si intendono quei contributi dovuti per la realizzazione di progetti specifici deliberati a sostegno delle applicazioni industriali della
ricerca idonei a generare ritorni economici di breve periodo; tali contributi sono dovuti dai Membri della Fondazione interessati e coinvolti nella realizzazione dei singoli
progetti e il loro ammontare è determinato dall’assemblea (con deliberazione assunta con il quorum della maggioranza assoluta dei Membri Fondatori) in misura percentuale rispetto
alla quota di attività progettuali svolte da ciascun membro.
L’obbligazione in forza della quale i Membri sono tenuti al versamento dei contributi di cui sopra, costituisce un rapporto giuridico meramente interno fra la Fondazione
ed i suoi Membri, e, pertanto, eventuali creditori della Fondazione non potranno mai invocare una responsabilità patrimoniale di tali soggetti, diversa da quella prevista dalla
legge per le fondazioni.
TITOLO III
MEMBRI DELLA FONDAZIONE - PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE - PARTNERS
Articolo 9 - Fondatori
9.1 Sono Membri della Fondazione gli Enti Fondatori, intesi quali soggetti giuridici che hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione e gli ulteriori soggetti che
hanno successivamente aderito alla Fondazione stessa.
9.2 Gli Enti Fondatori si distinguono nelle seguenti categorie:
Articolo 10 - Procedimento di ammissione
L’ammissione di un Membro della Fondazione è deliberata dal l’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza ordinaria dei Membri, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il soggetto interessato a divenire membro della Fondazione deve avanzare do manda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con istanza che dovrà comprovare il possesso dei requisiti deliberati dall’Assemblea.
Articolo 11 - Partners della Fondazione
Sono Partners (Sostenitori) della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione. La contribuzione dei partners sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera di ammissione e potrà avvenire:
TITOLO IV
ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO
Articolo 12 - Organi della Fondazione
12.1 Sono organi della Fondazione:
Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione
13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui la maggioranza nominata da Enti Pubblici. È facoltà del Ministero dell’Università
e della Ricerca e del Ministero della Salute designare ulteriori membri al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi legati al PNRR. Tali designazioni non determinano la
cessazione dall’incarico dei componenti in carica.
13.1-bis All’Università degli Studi di Pavia, all’Istituto Superiore di Sanità, e al Consiglio Nazionale delle Ricerche è attribuito il diritto di nominare ciascuno
un componente del Consiglio di Amministrazione. All’Università degli Studi di Pavia è attribuito altresì il di ritto di proporre, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione,
il membro che assumerà la carica di Presidente. Tale ultimo diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale
Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli Studi di Pavia.
I restanti Consiglieri sono eletti dall’assemblea della Fondazione sulla base della disciplina di cui ai commi successivi del presente articolo; l’assemblea determina
altresì l’entità dell’emolumento del Presidente e di tutti i Consiglieri di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
13.2 La nomina dei componenti di matrice elettiva del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base del cosiddetto voto di lista; nelle liste i candidati devono essere
indicati con un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena la sua ineleggibilità.
Ogni lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a tre. Almeno 1/3 (un terzo) dei candidati in ciascuna lista deve essere costituito dai componenti del
genere meno rappresentato.
13.3 Ai fini della nomina dei Membri elettivi dell’organo amministrativo dovranno essere sottoposte all’assemblea tre distinte liste di candidati:
Articolo 14 - Requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve:
Articolo 14-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione
I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive in giustificate alle riunioni del Consiglio. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
15.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari ed ha facoltà di compiere tutti gli atti per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della
Fondazione e di quelli per la realizzazione del programma per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze riservate dal presente statuto o dalla legge ad
altri organi.
15.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:
Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
16.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
16.2 L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica
o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di
Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l’ora fissata per la riunione.
16.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per delega.
16.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che:
Articolo 17 - Presidente
17.1 All’Università degli Studi di Pavia compete la facoltà di designare il Presidente della Fondazione nell’ambito dei soggetti che compongono il Consiglio di Amministrazione.
Tale diritto comprende anche la facoltà di attribuire la carica di Presidente al medesimo soggetto designato quale Consigliere di Amministrazione dalla stessa Università degli
Studi di Pavia, in esercizio del diritto di cui al precedente articolo 13 del presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
17.2 La rappresentanza legale, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente.
Articolo 18 - Assemblea
18.1 L’Assemblea è composta da tutti i Membri della Fondazione. I Membri della Fondazione intervengono in assemblea, in persona del loro legale rappresentante o di specifico
incaricato di volta in volta designato.
18.2 Alle riunioni dell’Assemblea sono invitati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che però non partecipano al calcolo del
quorum costitutivo e deliberativo.
18.3 Ogni Membro della Fondazione, purché si trovi in regola con il pagamento dei contributi, ove dovuti, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega
scritta.
18.4 L’assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione su decisione del Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta della
maggioranza dei Membri della Fondazione. L’assemblea è convocata, salvo casi di urgenza, con avviso inoltrato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, a mezzo lettera
raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta ricezione.
18.5 L’assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza del Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, o altrimenti dal Consigliere
più anziano dei Consiglieri di Amministrazione in carica intervenuti. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli
intervenuti, a maggioranza assoluta.
18.6 L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura di ogni esercizio
sociale.
18.7 L’assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Membri che
rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla sua approvazione. In particolare, l’assemblea:
Articolo 19 - Organi di controllo e revisione
19.1. L’Assemblea nomina l’organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale. Il componente ovvero i componenti l’organo
di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla
normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, in ogni caso la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della
Legge 12 luglio 2011 n. 120. È facoltà del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della Salute designare ulteriori membri al fine di promuovere il miglior
coordinamento nella realizzazione degli interventi legati al PNRR. Tali designazioni non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica.
19.2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabiliti all’atto di nomina.
19.3. L’Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell’incarico ed i suoi componenti possono essere rieletti.
19.4. La revisione contabile è svolta da un revisore contabile o da una società di revisione legale iscritti negli appositi registri nominati dall’assemblea; restano in
carica per il tempo stabilito al momento della nomina, non più di 3 esercizi.
Articolo 20 - Rappresentanza
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’esercizio del potere di rappresentanza compete al Vice-Presidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé l’assenza o l’impegno del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito. In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti, ove non precisato nella delibera di nomina.
TITOLO V
SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI
Articolo 21 - Bilancio ed utili
21.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
21.2 L’Assemblea deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo
il bilancio consuntivo relativo all’anno decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio
alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423-bis e seguenti c.c.
21.3 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni.
21.4 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le norme degli artt. 2423 c.c. e seguenti, in quanto compatibili, approvato dall’Assemblea nei termini previsti per le
società per azioni.
Articolo 22 - Libri
La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO - RINVIO
Articolo 23 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione
La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dall’art. 27 del codice civile. Salva ogni inderogabile competenza dell’autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il o i liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generalità della Fondazione ad enti le cui finalità sono corrispondenti o analoghe ovvero con fini di pubblica utilità.
Articolo 24 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.
REGOLAMENTI OPERATIVI
REGOLAMENTO ORGANI EXTRA-STATUTARI
Approvato nell’Assemblea Generale del 21/11/2022
Modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione del 07/02/2023 e del 08/09/2023
Modifiche approvate nell’Assemblea Generale del 26/09/2023
Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") integra quanto disciplinato dallo Statuto della Fondazione INF-ACT, definendo organi extra-statutari e funzioni che, nel pieno rispetto dello Statuto , consentono l’operatività della Fondazione come prevista dal progetto PNRR PE13 "Malattie Infettive Emergenti" finanziato dal MUR. Tutti gli organi extra-statutari restano in carica per lo stesso periodo previsto per gli organi statutari dall’art. 12 comma 2 dello Statuto della Fondazione INF-ACT (i.e. 4 anni) e, al termine del periodo di finanziamento PNRR, saranno oggetto di revisione da parte dell’Assemblea Generale della Fondazione, in relazione agli obiettivi che questa riterrà più idonei per la sua crescita nel medio-lungo termine. L’individuazione dei componenti di tutti gli organi extra-statutari avviene nel rispetto del Gender Balance: nessun organo extra-statutario potrà essere composto da rappresentanti del medesimo genere, garantendo almeno il 33% della composizione di ciascun organo al genere meno rappresentato. Qualsiasi modifica del presente Regolamento dovrà essere approvate a maggioranza dall’Assemblea Generale della fondazione.
Articolo 1 - STEERING COMMITTEE SCIENTIFICO
Lo Steering Committee Scientifico è costituito da tre Direttori Scientifici (un Direttore e due Co-Direttori), nominati rispettivamente dal gruppo proponente di progetto (UniPV, ISS e CNR). Scopo di questo organo è fornire indirizzo sulle attività di ricerca scientifica del Progetto, definendone estensione e limiti nel rispetto dello Statuto ed elaborando strategie da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Generale determina l’entità dell’emolumento per i componenti dello Steering Committee Scientifico. I suoi membri sono parte del Consiglio di Sorveglianza Scientifico della Fondazione (Art. 3 del presente Regolamento). In particolare, lo Steering Committee Scientifico:
Articolo 2 - COMITATI DI COORDINAMENTO DI NODO
Ciascun Nodo di Ricerca si dota di un Comitato di Coordinamento Scientifico e di un Comitato di Coordinamento Amministrativo per garantirne l’operatività. Non sono previsti emolumenti per le attività dei Comitati di
Coordinamento di Nodo.
2.1 - Il Comitato di Coordinamento Scientifico di Nodo è composto dai soggetti individuati all’interno del Progetto quali Leader di Spoke e da uno o due co-leaders in base alle necessità operative.
A questi si aggiungono i leader di Work Package, come identificati nella proposta progettuale inviata al MUR e finanziata, e da almeno un referente per ciascun Membro della Fondazione coinvolto nelle attività del Nodo
di Ricerca. Laddove necessario e in base alle necessità progettuali, lo Steering Committee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento) può proporre modifiche all’organigramma dei membri del Comitato di Coordinamento
Scientifico di Nodo. L’approvazione delle variazioni è in capo all’Assemblea Generale. Al Comitato di Coordinamento Scientifico di Nodo è attribuita:
Articolo 3 - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SCIENTIFICO
Il Consiglio di Sorveglianza Scientifico è composto da un soggetto nominato da ciascuno dei Membri della Fondazione non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, a cui si aggiungono i componenti dello Steering Commitee Scientifico (Art. 1 del presente Regolamento). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Program Research Manager (Art. 4 del presente Regolamento) partecipano alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza Scientifico come uditori, senza diritto di voto. Non sono previsti emolumenti per le attività del Consiglio di Sorveglianza Scientifico. Sono rimesse al Consiglio di Sorveglianza Scientifico:
Articolo 4 - PROGRAM RESEARCH MANAGER
Il Program Research Manager è un soggetto incaricato dalla Fondazione per sviluppare gli aspetti operativi del programma di ricerca su indicazione del Consiglio di Amministrazione e dello Steering Committee Scientifico
(Art. 1 del presente Regolamento). L’incarico relativo al Program Research Manager è a tempo determinato. L’entità economica dell’incarico è stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto indicato
all’interno del cronoprogramma economico-finanziario di Progetto approvato dal MUR. Dal momento dell’accettazione dell’incarico, la durata di esso copre l’intera durata del finanziamento PNRR, ed è eventualmente estendibile
per periodi successivi qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno e in presenza delle necessarie disponibilità economiche.
Il Program Research Manager è incaricato di:
Articolo 5 - ADVISORY BOARD
L’Advisory Board è un organo consultivo, di supporto alle attività scientifiche ed organizzative della Fondazione, costituito da un massimo di 9 membri di comprovata e riconosciuta esperienza provenienti sia dal mondo scientifico che dal mondo del management. I componenti dell’Advisory Board sono eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza Scientifico, in particolare tenendo conto delle specificità scientifiche di ciascun nodo di ricerca. In relazione alle specifiche attività svolte dai singoli componenti dell’Advisory Board, il Consiglio di Amministrazione può riconoscere contributi di carattere economico a titolo di rimborso spese o in relazione ad incarichi specifici. L’Advisory Board, quale organo consultivo, è competente nella sua interezza o con suoi componenti specifici in merito a:
Articolo 6 - COMITATI CONSULTIVI DI PROGETTO
I Comitati Consultivi di Progetto, definiti all’interno del Progetto scientifico approvato dal MUR, contribuiscono allo sviluppo di specifiche attività scientifiche. La definizione delle specifiche mansioni e dell’organigramma
di questi Comitati, nel rispetto di quanto specificato all’interno dello Statuto e del presente Regolamento, è in capo al Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Art. 3 del presente Regolamento). La supervisione delle attività
dei Comitati Consultivi di Progetto, nonch´ la definizione di queste, anche su indicazione dei Comitati di Coordinamento Scientifico di Nodo (Art. 2.1 del presente Regolamento) in relazione all’avanzamento di specifiche
attività di Progetto, è in capo al Program Research Manager (Art. 4 del presente Regolamento) che definisce le priorità su cui i Comitati Consultivi di Progetto sono invitati ad operare. Possono partecipare ai Comitati
Consultivi di Progetto anche soggetti esterni al partenariato esteso costituente la Fondazione. In relazione alle specifiche attività svolte dai singoli esperti all’interno dei Comitati Consultivi di Progetto, il Consiglio di
Amministrazione può riconoscere contributi di carattere economico a titolo di rimborso spese o in relazione ad incarichi specifici per il conseguimento di obiettivi condivisi dai Membri della Fondazione. Ciascun Comitato
Consultivo di Progetto si dota di un coordinatore delle attività, responsabile della redazione dei report relativi all’’attività svolta dal Comitato su richiesta del Consiglio di Sorveglianza Scientifico (Art. 3 del presente
Regolamento) o del Consiglio di Amministrazione.
Costituiscono Comitati Consultivi di Progetto il Technology Transfer Committee, il Data Management Committee, ed il Dissemination and Outreach Committee,
cui sono affidate le funzioni che seguono.
6.1 - Il Technology Transfer Committee supporta i Membri della Fondazione nell’individuazione delle migliori opportunità di sviluppo applicativo delle scoperte (materiali, metodi, tecnologie e innovazioni)
conseguite durante l’attività di ricerca. I componenti del Technology Transfer Committee devono provenire per la maggioranza da soggetti afferenti al settore privato.
6.2 - Il Data Management Committee supporta i Membri della Fondazione nella gestione, standardizzazione, accumulo e stoccaggio dei dati scientifici generati durante lo sviluppo progettuale. Ciascun Nodo di
Ricerca partecipa al Data Management Committee con almeno due rappresentanti.
6.3 - Il Dissemination and Outreach Committee supporta i Membri della Fondazione nelle attività di comunicazione al pubblico nazionale ed internazionale delle attività e dei risultati conseguiti attraverso
l’attività scientifica della Fondazione. Ciascun Nodo di Ricerca partecipa al Dissemination and Outreach Committee con almeno due rappresentanti.
Articolo 7 - CONSIGLIO DEI PARTNER
Il Consiglio dei Partner raccoglie i rappresentanti dei Partner della Fondazione INF-ACT (Art. 11 dello Statuto). Ciascun Partner partecipa al Consiglio con un singolo rappresentante.
Scopo del Consiglio dei Partner è di raccogliere
eventuali istanze legate a specifiche necessità da parte di uno o più Partner della Fondazione INF-ACT, al fine di presentarne i contenuti agli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione per istanze di carattere organizzativo/amministrativo,
Consiglio di Sorveglianza Scientifico per istanze di carattere scientifico).
Le istanze vengono presentate attraverso comunicazione scritta da parte del Consiglio dei Partner e divengono oggetto di discussione da parte dell’organo di competenza
nella prima seduta utile.
In caso di urgenza e in assenza di adunanze programmate in tempi utili, le istanze del Consiglio dei Partner possono essere esposte direttamente al Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta. Il Presidente
valuterà, in relazione alla criticità dell’istanza presentata, l’eventuale convocazione straordinaria degli organi di competenza.
REGOLAMENTO PARTNER DELLA FONDAZIONE
Approvato nell’Assemblea Generale del 26/09/2023
Modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2023
Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") integra quanto disciplinato all’Art. 11 d e llo Statuto della Fondazione INF-ACT, definendo la suddivisione ed il raggruppamento dei Partners (o Sostenitori, di seguito Partner) della Fondazione, le modalità di ammissione, nel pieno rispetto dello Statuto della Fondazione. Qualsiasi modifica del presente Regolamento dovrà essere approvate a maggioranza dall’Assemblea Generale della fondazione.
Articolo 1 - DEFINIZIONE
Si definiscono Partner della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, pubblici o privati, od altre istituzioni che abbiano sede in Italia o all’estero, che si impegnino a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione INF-ACT Acquisiscono il ruolo di partner i Soggetti Beneficiari dei progetti risultati vincitori dei Bandi a Cascata nell’ambito delle attività del Partenariato Esteso P00000007 (INF-ACT) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea Next GenerationEU.
Articolo 2 - MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA FONDAZIONE
Per divenire Partner, i soggetti di cui all’Art. 1 del presente Regolamento devono presentare domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione deve essere inviata PEC all’indirizzo inf-act@pec.it e contenere le seguenti informazioni:
Articolo 3 - CONTRIBUTI
I contributi erogati da Partner sono da destinarsi al Fondo di Gestione della Fondazione INF-ACT.
Il contributo per l’ammissione alla Fondazione in qualità di Partner è fissato in euro 5’000,00 (cinquemila/00).
Il versamento del contributo per l’ammissione alla Fondazione in qualità di partner non è obbligatorio per i Beneficiari dei progetti risultati vincitori dei Bandi a Cascata nell’ambito delle attività del Partenariato
Esteso PE00000007 (INF-ACT) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all’impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea Next GenerationEU.
I Partners possono altresì versare contributi liberali , in denaro o in natura, a supporto delle attività della Fondazione INF-ACT per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto. Sono ammesse contribuzioni
diverse dal denaro, quali a titolo esemplificativo il conferimento o trasferimento di beni in natura, l’attribuzione o concessione di diritti su detti beni o di diritti contrattuali per il godimento, o l’utilizzo di beni mobili o
immobili, ovvero ancora la messa a disposizione di risorse umane alle dipendenze del soggetto richiedente; l’indicazione del valore di tale contribuzione dovrà risultare da una relazione peritale di stima, da allegare alla domanda di
ammissione.
Articolo 4 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO
L’ammissione dei Partners alla Fondazione INF-ACT decorre dalla data dell’atto Pubblico di adesione.
Analogamente a quanto previsto per i membri della Fondazione, l’adesione in qualità di Partner alla Fondazione
INF-ACT è da considerarsi di durata illimitata.
Ciascun partner può, in ogni momento e salvo diverso impegno assunto nei confronti della Fondazione, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti, per quanto compatibile
dell’art. 24 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno sei mesi.
Per i Partner aderenti alla Fondazione in quanto beneficiari dei bandi a cascata , è
ammesso il recesso solo a partire dal termine del Periodo di durata del Programma di Ricerca Partenariato Esteso PNRR.
In ogni caso, resta fermo il dovere per ogni Partner receduto di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte fino al
momento della ricezione della comunicazione di recesso.
Articolo 5 - IMPEGNI, DIRITTI E DOVERI DEI PARTNER
I Partner si impegnano a contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Fondazione attraverso azioni di sostegno economico, ricerca, organizzazione, comunicazione e supporto nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della
Fondazione INF-ACT e in relazione a quanto esplicitato nella domanda di ammissione.
Ai Partner è concesso di partecipare in qualità di uditori, senza diritto di voto, all’Assemblea Generale della Fondazione e alle Adunanze
del Consiglio di Sorveglianza Scientifico.
Eventuali istanze legate a specifiche necessità di uno o più Partner della Fondazione potranno essere raccolte e portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione INF-ACT (per istanze di carattere amministrativo/organizzativo), ovvero al Consiglio di Sorveglianza Scientifico della Fondazione INF-ACT (per istanze di carattere scientifico), attraverso il Consiglio dei Partner (Art. 7 del regolamento
organi extra statutari).
ORGANIZZAZIONE
Organi di Amministrazione, di Direzione o di Governo
Organigramma della Fondazione
Dati relativi agli Organi di amministrazione, direzione e gestione
SELEZIONE DEL PERSONALE
La Fondazione INF-ACT provvede al reclutamento di personale, consulenti e collaboratori previa pubblicazione di avvisi pubblici pubblicati nella sezione Albo Online e/o attraverso conferimento diretto di incarichi per importi di entità contenuta.
PERSONALE, CONSULENTI E COLLABORATORI
Personale
Nome e Cognome | CV | Riferimento atto di conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto incarico | Compenso Lordo (RAL) | Modalità conferimento incarico |
Federica Zacchini | CV_Zacchini.pdf | CDA del 14-06-2023 Atto di Nomina |
dal 17/07/2023 al 16/07/2026 | Program Research Manager | EUR 50'000.00 | Procedura di selezione pubblica 001/2023-PMAN |
Consulenti e Collaboratori
Nome e Cognome | CV | Riferimento atto di conferimento incarico | Durata incarico | Oggetto incarico | Compenso Lordo | Modalità conferimento incarico |
Marco Magrini | CV_Magrini.pdf | CDA del 14-06-2023 Atto di Nomina |
dal 01/06/2023 al 31/12/2027 | Consulenza in ambito fiscale e contabilità economico patrimoniale | EUR 11'500.00 annui, + IVA e cassa dove applicabili | Procedura di selezione pubblica 002/2023-FISC |
Manuel Bertin | CV_Bertin.pdf | CDA del 14-06-2023 Atto di Nomina |
dal 01/06/2023 al 31/05/2024, rinnovabile | Coordinamento nella comunicazione, gestione e valorizzazione della presenza online | EUR 25'000.00, + IVA e cassa dove applicabili | Procedura di selezione pubblica 003/2023-COMM |
Grazia Meacci | CV_Meacci.pdf | CDA del 14-06-2023 Atto di Nomina |
dal 15/06/2023 al 14/04/2024, rinnovabile | Consulenza del Lavoro | EUR 1'800.00, + IVA e cassa dove applicabili | Procedura di selezione pubblica 003/2023-CLAV |
PROCEDURE DI ACQUISTO, BANDI DI GARA E CONTRATTI
I procedimenti della Fondazione INF-ACT che si possono qualificare come atti aventi natura amministrativa sono unicamente quelli legati alle procedure di scelta del contraente per appalti di forniture, lavori e servizi. Tutte le procedure relative agli acquisti e agli approvvigionamenti assumono la natura giuridica di procedimenti amministrativi emessi nell'esercizio di attività amministrativa della Fondazione e sono disponibili sull'Albo Online della Fondazione.
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
La sezione contiene sia l'elenco dei contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni, sia i provvedimenti volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erograzione di incentivi o agevolazioni che abbiano l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
ATTI RELATIVI A CONTROLLI E RILIEVI SULLA FONDAZIONE
ALTRI CONTENUTI
Accesso agli Atti
L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia stata omessa.
Le richieste di accesso civico semplice, relative a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, e le richieste di accesso civico generalizzato,
riguardanti dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, vanno indirizzate a inf-act@pec.it.
È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli
estremi e date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.
La Fondazione pubblica il documento, l’informazione o il dato richiesto entro trenta giorni e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il
relativo collegamento ipertestuale.
Registro degli Accessi
Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)
Chiunque venga a conoscenza - relativamente all’operato della Fondazione INF-ACT, dei suoi organi di governo, dei dipendenti e dei collaboratori - di
comportamenti illeciti o di inosservanze rispetto alle previsioni di legge e ai contenuti del Codice di comportamento, è tenuto a farne segnalazione all’indirizzo
segnalazioni@inf-act.it.
La Fondazione INF-ACT garantisce che, per chi ha effettuato la segnalazione, non vi sia alcun rischio di subire qualsiasi forma, anche indiretta, di ritorsione.
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The INF-ACT Foundation is the Hub of the a project funded under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4 Component 2 Investment 1.3 - Call for tender No. 341 of 15 March 2022 of Italian Ministry of University and Research funded by the European Union - NextGenerationEU; Project code PE00000007, Concession Decree No. 1554 of 11 October 2022 adopted by the Italian Ministry of University and Research, Project title "One Health Basic and Translational Actions Addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases (INF-ACT)".